In nessun ambito consulenziale e/o peritale si registra attualmente una sensazione di disagio come in quello delle consulenze psicologiche e psichiatriche nelle cause di separazione ed affidamento dei figli minorenni della coppia. Tale disagio ormai esula dalla pur serrata, ma tradizionale, contestazione, nello stesso ambito processuale, delle consulenze tecniche disposte dal Giudice (CTU), e giunge ad esprimersi attraverso vere e proprie campagne nei social media, a trasmissioni televisive, ad interrogazioni parlamentari ed a contestazioni ordinistiche se non a cause per danni.
Da un lato, in tale contesto, si pone la categoria dei consulenti tecnici, connotata da crescente timore nell’esprimere valutazioni cliniche, ed addirittura caratterizzata da una sempre più evidente “fuga” dei professionisti più qualificati da questo rischiosissimo settore di intervento, il cui esito è spesso quello di lasciare il campo a soggetti non qualificati, i cui errori incrementano ulteriormente la frustrazione e la rabbia degli utenti. Dall’altro lato, si pone la sempre più ampia platea dei genitori che si sono rivolti al Tribunale per ottenere la soluzione di conflitti che interessano la loro identità genitoriale e quindi la loro vita e quella dei figli, e che si trovano spesso ad essere valutati da CTU del tutto sganciate da quei parametri di scientificità ed eticità che sono ormai parte fondante di ogni atto sanitario e, quindi, di ogni intervento psicologico e psichiatrico.
La realtà attuale denota purtroppo una profonda crisi di questo settore di intervento, la cui portata è ancor più severa se si considera che lo stesso è interessato, sul piano dottrinale e formativo, da una quantità di contributi scientifici, etici, e metodologici, maggiore di quella di ogni forma di lavoro peritale, in ambito penale o civile. Molti consulenti tecnici stanno recependo questa realtà come una sorta di “attacco alla professione”, magari finalizzato ad introdurre nella stessa soggetti diversi da psicologi e medici specialisti, o ad obiettivi politici ed ideologici. Anche nel caso in cui ciò fosse vero, non si può tuttavia non prendere atto di come la crisi della disciplina sia oggettiva, con una quota di consulenze inadeguate, se non ingiuste, che prima di tutto viene colta nei singoli casi dagli stessi operatori interessati e, sempre più spesso, valica i confini dell’aula giudiziaria, per raggiungere quelli dei media, dei processi ordinistici, e delle cause per risarcimento danni.
In questo contesto, paradossalmente, le diverse Società scientifiche della nostra disciplina non stanno ponendo una formale attenzione a questo sempre più grave fenomeno, che sta ponendo in dubbio le stesse fondamenta del lavoro giudiziario e peritale, peraltro interessando solamente le CTU in tema di diritto di famiglia, senza che siano minimamente investiti tutti gli altri tipi di accertamento clinico in ambito civile e penale, e pertanto delineando una crisi gravissima e del tutto specifica.
L’Associazione Italiana Consulenti Psico – Forensi (AICPF) è un’associazione scientifica e di promozione della qualità professionale in ambito clinico – forense, pertanto l’adempimento dei suoi fini statutari impone al suo Consiglio Direttivo ed al suo Comitato Scientifico una seria riflessione su questo tema, la cui sintesi viene qui proposta alla comunità scientifica ed ai professionisti del settore. Questo contributo non pretende in alcun modo di essere esaustivo, e viene pertanto proposto come un primo stimolo per un dibattito che AICPF si augura sia ricco ed approfondito, per giungere a quella rifondazione di quest’area di lavoro peritale, che rappresenta una doverosa risposta al disagio dei suoi utenti e degli stessi operatori del settore.
Si desidera quindi evidenziare i seguenti punti:
- Le compatibilità e incompatibilità relative agli incarichi dovrebbero includere le seguenti regole etiche e deontologiche:
– la funzione di CTP non può essere svolta a favore di persone verso le quali si sia esercitata una funzione di carattere terapeutico, in ambito libero professionale o presso strutture pubbliche;
– l’incarico di CTU o di CTP non deve essere assunto in casi nei quali sia nominato CTU o CTP un professionista inserito nello stesso studio professionale associato, unità operativa, servizio socio – sanitario o reparto ospedaliero. - Laddove necessario ed in presenza di dimostrati motivi che ne giustifichino la richiesta, si consiglia una nomina in forma collegiale coinvolgendo le diverse professioni competenti in questo ambito valutativo (per esempio: psicologo, psicodiagnosta, neuropsichiatra infantile, psichiatra) senza dover ricorrere, come attualmente avviene, alla nomina di ausiliari. La collegialità consente una pluralità di pareri che rende maggiormente oggettiva la valutazione.
- Si assiste ad una estrema variabilità delle procedure e dei criteri valutativi a seconda degli orientamenti teorici personali del CTU. Tale variabilità non contribuisce a fornire riscontri più oggettivi per la decisione giudiziaria, che inevitabilmente risente della soggettività (se non della arbitrarietà) del parere dell’esperto. Occorrerebbe giungere, come avviene negli altri ambiti consulenziali e peritali in ambito civile e penale, ad una maggiore uniformità di metodo. Gli esperti chiamati a svolgere ruolo di consulente devono mostrare di aver utilizzato metodologie pertinenti e affidabili allo stato dell’arte e criteri in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche, così come attestate dalla più accreditata letteratura in argomento, distinguendoli da opinioni ed esperienze personali. E’metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata – laddove possibile – su tecniche ripetibili e confrontabili. L’esperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere in grado di dimostrare la specifica competenza e la propria riconosciuta formazione specifica in materia, da intendersi sia come conoscenza delle fondamenta scientifiche delle diverse discipline coinvolte, sia dei criteri di riferimento giuridici. La funzione di Consulente Tecnico d’ Ufficio (CTU) può essere accettata e svolta quando si disponga delle competenze professionali specificamente richieste, anche sotto il profilo dei titoli accademici qualificanti, in base ai criteri di prevalenza della letteratura di riferimento. A tale proposito si auspica che l’aggiornamento delle liste dei Consulenti Tecnici d’Ufficio esperti in materia di famiglia e depositate presso i Tribunali siano soggette a regolare aggiornamento e verifica delle competenze degli iscritti
- Si rileva purtroppo come spesso i pareri espressi dai consulenti tecnici investano ambiti nei quali la risposta non può essere suffragata da sufficienti evidenze e da riscontri scientificamente fondati. Sussiste il rischio che il CTU si rivolga ad indagare ambiti ed aree riguardanti aspetti della vita personale e privata delle persone non pertinenti con la risposta del quesito. Secondo le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei Consulenti Tecnici e dei Periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008) : “nel pieno rispetto dell‘ambito e della natura dell‘incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all’oggetto dell’indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. (…) Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell’acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento”.
- Il ricorso ad eventuali test di personalità sui genitori non può essere aprioristico, ma deve fondarsi sulle specifiche problematiche e soprattutto sull’ipotesi che esse possano influenzare significativamente l’espletamento e l’esercizio delle funzioni educative e di accudimento.
- Si osserva spesso come i quesiti posti al CTU travalichino gli ambiti di competenza che gli spettano, facendo sì che le risposte escano dall’ambito della correttezza e della appropriatezza metodologica e scientifica e risentano di una eccessiva arbitrarietà, spesso invadendo ambiti di natura giuridica e giudiziaria. Ciò riguarda, ad esempio, i pareri richiesti in merito ad argomenti i cui termini decisionali spettano unicamente al Giudice (regime giuridico dell’affidamento, disciplina dei tempi di frequentazione).
- E’ preferibile che nei procedimenti per l’affidamento dei figli il Consulente Tecnico si limiti ad indicare al giudice eventuali incapacità in capo all’uno o all’altro genitore e la qualità delle relazioni di attaccamento. Laddove il CTU si trovi di fronte a quesiti standard del Tribunale, nella risposta ai quesiti sull’affidamento e la frequentazione potrà suggerire più ipotesi alternative la cui ultima scelta compete al Giudice.
- Al CTU spetta proporre un eventuale sostegno psicologico a carico del figlio minore , in presenza di una motivata considerazione clinica. La scelta attualmente erronea di proporre da parte del CTU, interventi specifici di psicoterapia per un genitore, si colloca in ambito extragiudiziale e rimane sempre e solo in capo al genitore stesso sulla base del suo consenso informato. A tal proposito si ricordano le ultime due sentenze della Cassazione:
Cassazione Civile, I Sez., sentenza n. 13506/2015
Cassazione Civile, I Sez., ordinanza n. 18222/2019
AICPF ritiene inoltre opportuno che si giunga in tempi brevi ad una formulazione del quesito più standardizzata, meno estesa, più coerente con le competenze e le responsabilità del CTU e quindi di maggiore ausilio alla decisione finale del giudice senza che la risposta comporti una “sovraesposizione” del CTU stesso ed il suo sconfinamento in ambiti impropri.