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L’Associazione Italiana Consulenti Psicoforensi, costituita da psicologi e medici specialisti operanti in ambito peritale, ritiene doveroso esprimere la propria preoccupazione per alcuni dei contenuti espressi nel Libro bianco per la formazione alla violenza maschile contro le donne a cura del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle
donne e sulla violenza domestica.

Tali osservazioni, sia chiaro, non intendono sminuire, al contrario intendono rafforzare lo spirito di un documento che riafferma il messaggio forte del dovere delle Istituzioni verso la tutela dei soggetti deboli, tema che è ben conosciuto soprattutto da chi, quotidianamente, sperimenta in modo diretto, nel lavoro clinico ed in quello giudiziario, le conseguenze della violenza intrafamiliare, espressa in modo differenziato e spesso tale da eludere, o addirittura da impiegare in modo strumentale, le stesse procedure e risorse della Legge.

La nostra dovuta preoccupazione interessa, in particolare, il Capitolo 2 del “Libro bianco”: “Operatori/operatrici giudiziari: Magistratura, Forze dell’ordine, Avvocatura, Consulenti”. Vi si legge, al punto 2.5 Consulenti tecnici/periti:

“…Il settore penale
I professionisti nominati dal giudice o del pubblico ministero nel settore penale che vengono in contatto con i delitti di violenza contro le donne, di genere o domestica sono gli psicologi o psichiatri nominati:

  • per le audizioni protette dei minorenni o di vittime in condizioni di particolare vulnerabilità e i relativi incidenti probatori;
  • per l’accertamento della capacità di intendere e di volere di autori di violenze sessuali, domestiche o femminicidi.

In via preliminare il magistrato è tenuto ad accertare, innanzitutto, che il professionista nominato:

  • sia dotato di accertata competenza, risultante da certificazioni, nella specifica materia in cui deve in concreto operare per lo specifico caso
    (violenza sessuale, violenza contro minorenni, violenza domestica, ecc.).

Ogni forma di violenza contro le donne e/o i minorenni, infatti, richiede una specializzazione propria;

  • dimostri e certifichi la conoscenza della Convenzione di Lanzarote, della Convenzione di Istanbul, della Direttiva 29/2012/UE e della Direttiva 2024/1385/UE;
  • non aderisca o non provenga da scuole che riconoscono la “sindrome da alienazione parentale” o forme analoghe prive di qualsiasi accreditamento scientifico.

Aspetti generali

Il consulente/perito non deve in alcun modo adottare i seguenti diffusi pregiudizi giudiziari su bambini e bambine tali da rendere impuniti i fatti che rivelano che:

  • sono a rischio di “dichiarazioni maliziose”;
  • hanno la tendenza ad assecondare l’interlocutore ed evitare il conflitto con lui, dunque sono manipolabili;
  • confondono realtà e fantasia;
  • trasferiscono il ricordo su persone diverse da quelle oggetto dell’osservazione;
  • ritrattano quando si comprendono le conseguenze che il racconto provoca sui familiari o conoscenti;
  • sono soggetti ad una fisiologica “amnesia infantile”;
  • fraintendono facilmente atti di natura sessuale posti in essere dall’adulto.

In materia di capacità a testimoniare dei minorenni

Queste consulenze/perizie possono essere ammesse in casi residuali, minimali e allorché ve ne siano evidenti presupposti oggettivi, perché la capacità a testimoniare, cioè di percepire i fatti e di raccontarli, di comprendere le domande e di rispondere, appartiene ad ogni persona a prescindere dall’età (art. 196 codice di procedura penale).
Essa è presunta dall’ordinamento e non richiede alcun accertamento per verificare che vi sia, a meno che non emergano elementi oggettivi tali da comprovare l’esistenza di ostacoli come ad esempio un’età che non consente un’adeguata comunicazione (certamente fino a tre anni) e vere e proprie forme patologiche o inidoneità fisiche (sordo/muto) o psichiche che documentalmente dimostrino possano essere tali da inficiare la percezione della realtà.

Il bambino, per l’ordinamento, non è di per sé a rischio di alterare la realtà o essere suggestionabile. Ritenere che lo sia è un grave pregiudizio giudiziario che il professionista non deve avere.
Ogni bambino/bambina, per l’ordinamento, è nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e di riferire sugli stessi.

Al riguardo, il consulente/perito:

  • non deve confondere, neanche con modalità surrettizie, la capacità a testimoniare con l’attendibilità intrinseca del narrato e la credibilità soggettiva della vittima minorenne che spettano esclusivamente all’Autorità giudiziaria;
  • deve indicare prima al giudice e alle altre parti la metodologia che seguirà e le ragioni di tale scelta (es.: videoregistrazione delle audizioni); l’allegazione dei protocolli e dei materiali usati; le ragioni per le quali intende sottoporre il/la bambino/a ai test e con quali finalità. 

In materia di capacità di intendere e di volere degli autori di violenza contro le donne e i bambini

Queste consulenze/perizie possono essere ammesse in casi residuali perché la capacità di intendere e di volere, cioè di comprendere il valore del proprio comportamento e le conseguenze di esso, per gli imputati maggiorenni è presunta. Ciò vuol dire che l’accertamento deve essere compiuto solo in presenza di elementi specifici e concreti di segno contrario di particolare consistenza, intensità e gravità connessi alla specifica condotta criminosa: ad esempio la cleptomania certificata per il furto. La presenza di una patologia mentale, anche severa, non basta da sola a diminuire od escludere la responsabilità del comportamento violento perché è indispensabile la dimostrazione che la malattia mentale sia in diretta relazione causale con il reato.

Per evitare strumentalizzazioni da parte di chi intende approfittare dei vantaggi previsti dall’ordinamento per l’imputato che commette il reato in condizioni patologiche, è necessario che i consulenti/periti abbiano una profonda conoscenza della dinamica della violenza domestica e della sua radice culturale fondata sulla discriminazione nei confronti delle donne. Ne consegue che il
consulente/perito deve:

  • Avere seguito corsi specifici sulla dinamica ciclica e la dimensione culturale e sociale della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere, conoscere la Convenzione di Istanbul e le altre fonti sovranazionali recepite dall’ordinamento interno;
  • evitare l’utilizzo di teorie ascientifiche fondate sul raptus o su presunti motivi “emotivi e passionali”, come la gelosia, estranei all’ordinamento giuridico;
  • conoscere i pregiudizi e degli stereotipi nei confronti delle donne e dei criteri per non confondere la violenza con la conflittualità di coppia o familiare utili nei colloqui con l’indagato/imputato;
  • avere una formazione multidisciplinare del fenomeno della violenza contro le donne;
  • riferire soltanto fatti e diagnosi secondo precise coordinate scientifiche e sanitarie evitando qualunque giustificazione dell’autore del reato fondata su stato di tossicodipendenza, alcol dipendenza o altri tipi di dipendenza o sulla base di proprie valutazioni soggettive circa il movente del delitto;
  • riportare fedelmente le parole usate dall’autore durante i colloqui e astenersi da commenti;
  • raccogliere in modo dettagliato tutte le informazioni e le certificazioni mediche necessarie per ricostruire il rapporto diretto tra patologia mentale e delitto commesso;
  • collocare sempre l’accertamento in un contesto più ampio e relazionale con la vittima, che non si limiti all’accertamento dell’evento finale;
  • sapere che i delitti di violenza di genere e contro le donne non sono mai determinati da impulsi dell’autore, gelosia, frustrazioni personali, abuso di alcol o malattie, ma da misoginia, precisa volontà di possesso e controllo dell’autore;
  • non sottovalutare i fatti e le espressioni sessiste e colpevolizzanti usate dall’autore nel rappresentare la vittima;
  • comprovare il nesso diretto tra accertate (non riferite) e risalenti patologie mentali e delitto commesso;
  • operare sempre la valutazione del rischio per le vittime del reato secondo protocolli scientifici”

Una prima osservazione riguarda quanto affermato in riferimento agli  “Aspetti generali”, dove vengono proposte indicazioni in netto contrasto con quanto e scientificamente acquisito, col rischio di portare l’operato dell’ausiliario del giudice al di fuori della scienza accreditata. Inoltre, va segnalata l’affermazione secondo cui il professionista nominato “non aderisca o non provenga da scuole che riconoscono la ‘sindrome da alienazione parentale’ o forme analoghe prive di qualsiasi accreditamento scientifico”.
A tal proposito, si deve infatti ripetere ancora una volta che nessuna sindrome di tal fatta è riconosciuta dalla letteratura in materia allo stato dell’arte e ogni diatriba nominalistica risulta sterile alla luce della ricerca scientifica in tema di violenza e conflitti familiari.

Tuttavia, va posta l’attenzione al fatto che le polemiche sull’uso di terminologie non possono far scomparire un fenomeno che è oggettivamente presente, ossia ciò che il DSM 5 chiama “Problemi relazionali genitore-bambino” (cfr. pag. 831 DSM-5). Il fenomeno non sparisce perché si cambia o si cancella il termine usato per descriverlo.
Ciò che invece si riscontra in concreto, e sui cui i consulenti e periti devono essere attentamente formati, è la complessità e varietà delle forme di sottomissione dell’ex partner e di subornazione della prole, che interessano in modo differenziato ogni singolo caso, e devono essere riconosciuti e valutati secondo i criteri clinico-scientifici allo stato dell’arte.

La frase “diffusi pregiudizi giudiziari su bambini e bambine tali da rendere impuniti i fatti che rivelano” esprime inoltre l’idea che ogni contributo non finalizzato alla asseverazione delle accuse possa essere errato o connivente, e ciò ovviamente non è condivisibile, ricordando peraltro che il primo carattere di ogni accertamento peritale d’Ufficio, o anche svolto per la Procura (così come quello di ogni giudizio del Magistrato) è la terzietà, espressa attraverso quei criteri di rigore e di serietà che devono corroborare i rapporti tra le scienze psicologiche ed il diritto.

Vi è poi il tema della valutazione dell’idoneità a rendere testimonianza, che può essere disposta dal Giudice laddove vi siano dubbi circa la condizione fisica e mentale del minore, a norma del comma 2 dell’art. 196 cpp. Tale accertamento, ove richiesto e in quanto basato su una logica di indagine scientifica, non può escludere a priori l’analisi delle capacità di memoria, di percezione, di linguaggio, di suggestionabilità, che sono costrutti largamente definiti sul piano teorico e della rilevazione dalla letteratura scientifica e che, lungo il ciclo di vita subiscono evoluzioni, a partire dalla immaturità del bambino fino al deterioramento dell’anziano. Non approfondire le caratteristiche individuali del testimone minore riguardo a queste capacità comporterebbe il rischio sia di sovrastimare ma anche di sottostimare l’esposizione alla violenza nei casi in cui il minore non sia in grado di esprimerla o di recuperarne il ricordo.

Per quanto poi concerne i temi specificamente attinenti alle perizie in tema di imputabilità, anch’esse interessate da una criteriologia specifica e da modelli diagnostici e nosografici ben precisi, è sufficiente ricordare che nessuna perizia operante allo stato dell’arte delle discipline psichiatriche e psicologiche può indicare la sussistenza del “raptus”, nozione ottocentesca e oggi meramente
giornalistica, e che la valutazione della causalità diretta ed esclusiva tra infermità e comportamento è requisito minimo di ogni elaborato peritale.

Ancor maggiore preoccupazione, infine, viene evocata dalla previsione di una sorta di “formazione ad hoc” ed addirittura di selezione specifica della classe peritale, evidentemente desunta dall’idea che la didattica universitaria e post universitaria, la formazione permanente prevista per Legge, e la stessa attività di tutte le Società scientifiche del settore, siano inutili se non “devianti”. Si ripropone in una forma rinnovata quell’approccio, francamente non accettabile, che aveva già portato alle immense storture degli accertamenti asseverativi di abusi in danno di minori, poi parzialmente contenute dalla comunità scientifica nazionale attraverso l’elaborazione di Linee Guida coerenti con le peraltro pacifiche indicazioni della letteratura internazionale.

È invece compito specifico delle nostre Università e strutture di ricerca occuparsi direttamente della formazione degli operatori, la quale deve permanere fondata su protocolli scientifici e metodologie robuste, piuttosto che essere affidata a veri e propri centri “di culto”.

Pur condividendo lo spirito ed il nobile fine del Documento, riteniamo quindi non condivisibile quanto espresso dallo stesso rispetto all’attività peritale psicoforense, e non possiamo pertanto non dolerci, ancora una volta, dell’elaborazione di importanti documenti in assenza di una coerente conoscenza della realtà e dell’avanzamento delle nostra discipline specifiche, quale peraltro sarebbe stata immediatamente resa disponibile agli estensori, grazie alla c0nsultazione delle Società scientifiche e della amplissima messe di Linee Guida,  accomandazioni e indicazioni di letteratura, nazionali e internazionali.

Il Consiglio direttivo ed il Comitato scientifico di AICPF

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