La sentenza n. 12854/24 del TAR del Lazio segue al ricorso presentato dal FNOMCeO contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento del DM 109/2023 che, in Appendice A, includeva nella categoria “Psicologia – Area Adulti” i settori di specializzazione relativi a “Capacità di intendere e di volere (Penale e Civile)/Capacità di stare in atti”; “Previdenza Adulti (indennità di accompagnamento, indennità i frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno, ecc)”; “Valutazione del danno”.
La sentenza è diventata oggetto di varie interpretazioni in taluni casi poco aderenti alla lettera del dispositivo che così recita:
“Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l’effetto, il regolamento impugnato deve essere annullato, salvo le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, che potrà definire i settori di specializzazione delle categorie professionali in contestazione nel rispetto delle specifiche competenze, senza che ciò finisca per incidere sull’interdisciplinarità che in certi ambiti è richiesta”.
In altre parole, il TAR dispone l’annullamento del DM e rimanda al Ministero per ulteriori determinazioni in merito alla costituzione dell’Albo dei Consulenti Tecnici che segue la riforma Cartabia, richiamando a chiare lettere i principi di competenza e interdisciplinarità.
L’Associazione Italiana Consulenti Psico-Forensi (AICPF), in quanto società che ha come scopo principe la promozione e lo sviluppo della qualità della formazione e l’aggiornamento delle attività professionali svolte dai consulenti psico-forensi e comprende, tra i propri iscritti, tanto psicologi quanto medici (medici legali, psichiatri, neuropsichiatri infantili, neurologi), ritiene che vada ribadito il rispetto e la collaborazione tra le reciproche competenze di medici e psicologi.
Inoltre, l’AICPF richiama la necessità di una formazione adeguata e di un aggiornamento costante rispetto alle più recenti e accreditate evidenze scientifiche sui temi di rilevanza psico-forense, considerato che un astratto richiamo alle competenze professionali specifiche è vano e perfino controproducente in assenza di adeguata formazione.
Infine, l’AICPF attende fiduciosa l’opera di revisione del DM 109/2023 da parte dell’amministrazione, nella consapevolezza che nessun regolamento può sopravanzare una previsione normativa quale la L. 56/1989, art. 1, in merito alle competenze diagnostiche dello psicologo.